DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati
a) iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
b) in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
c) in regola con l’applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
d) in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti paritetici, ove espressamente previsto dai CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
e) in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
f) in regola con le assunzioni previste dalla legge n.68/1999 sul collocamento mirato;
g) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
h) non avere procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell’assunzione incentivata, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223/1991;
i) non avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso di assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
j) il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non devono:
i. essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
ii. trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, commi da 1 a 4 del d.lgs. n. 50/2016.
L’incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell’impresa applicata dall’INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
- Il bonus occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo pari ad € 8.000,00 per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani in possesso di qualifica professionale triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il bonus è elevato fino ad un massimo di € 10.000,00 all’anno per due annualità, nel caso di assunzione di giovani donne in possesso di qualifica professionale triennale o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Il bonus occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 10.000,00 per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani laureati con inquadramento in un livello contrattuale corrispondente a mansioni di elevata complessità che richiedono la qualificazione universitaria, ai sensi del pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il bonus è elevato fino ad un massimo di € 12.000,00 all’anno per due annualità, nel caso di assunzione di giovani donne laureate;
- Il bonus occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 12.000,00 per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani laureati che hanno conseguito un dottorato di ricerca con inquadramento in un livello contrattuale corrispondente a mansioni di elevata complessità che richiedono la qualificazione universitaria, ai sensi del pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il bonus è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, il bonus non può essere riparametrato in aumento;
- In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell’assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall’assunzione;
- L’ importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell’assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 «de minimis» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso se l’assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limimiti di cumulo di cui al precedente art. 5, paragrafo 5.3.
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